La SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLA SALUTE è un’associazione che ha come scopo la promozione e lo sviluppo in Italia della ricerca empirica e teorica sulla Psicologia della Salute. Vuole inoltre facilitare lo scambio di informazioni tra i suoi membri e quelli delle altre associazioni nazionali ed internazionali. La Società promuove:
- l’organizzazione di Congressi. Vengono finora organizzati un Congresso biennale di Psicologia della Salute e giornate di studio tematiche su argomenti specifici.
- la pubblicazione della Rivista di Psicologia della Salute.
- la promozione di interscambi specifici, la cooperazione tra i membri, e l’organizzazione di una rete di corrspondenti.
- la promozione di attività di formazione l’istituzione di borse di studio per studenti e laureati orientati allo studio e all’aggiornamento nell’ambito della Psicologia della Salute.
Sono previste tre categorie di Soci:
- Soci Ordinari (con diritto di voto): Psicologi e medici (iscritti all’Ordine) qualificati, la cui attività si svolge nell’ambito della Psicologia della Salute.
- Soci Aderenti (senza diritto di voto): Persone fisiche, nonché enti pubblici e privati interessate agli scopi dell’Associazione
- Soci Onorari: Istituzioni o personalità di chiara fama nel campo della Psicologia della Salute.
STATUTO
I) Denominazione sede dell’associazione Art.1. Il nome dell’associazione è il seguente: “Societa’ Italiana di Psicologia della salute”. Sede provvisoria : Dipartimento di Psicologia dell”Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, via dei Marsi 78 con durata al 31 Dicembre 2020 II) scopi e funzioni dell’associazione Art. 2. Le finalità istituzionali della Società sono la promozione e lo sviluppo in Italia della ricerca empirica e teorica, e delle applicazioni, in Psicologia della Salute, e lo scambio di informazioni fra i suoi membri e quelli di altre associazioni nazionali e internazionali. Art. 3. La Società si propone di raggiungere i fini indicati nell’art. 2 mediante:
- l’organizzazione di congressi
- la pubblicazione di una rivista
- la promozione di interscambi scientifici, la cooperazione fra i membri e l’organizzazione di una rete di corrispondenti
- la promozione di attività di formazione
- l’istituzione di borse di studio per studenti e laureati orientati allo studio e all’aggiornamento nell’ambito della Psicologia della Salute.
III) membri dell’associAzione Art. 4. Sono previste tre categorie di soci: Soci ordinari. Psicologi e medici qualificati la cui attività si svolge nell’ambito della psicologia della salute. Soci aderenti. Possono essere soci aderenti persone fisiche, nonché enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni varie interessate agli scopi dell’associazione. Soci onorari. Istituzioni o personalità che hanno raggiunto chiara fama nel campo della Psicologia della salute. L’ammissione dei soci viene decisa dall’Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo. Art. 5 La qualità di socio si perde
- a) per decesso
- b) per dimissioni
- c) per espulsione.
Quest’ultima può avvenire solo nel caso in cui il socio agisca in modo contrario allo Statuto, al Regolamento o alle decisioni della Società, o danneggi la Società in modo irragionevole. Art. 6. L’espulsione del socio sarà sancita dall’Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo IV). contribuzioni dei soci Art. 7. I membri devono pagare una quota annuale deliberata dall’Assemblea su proposta dal comitato esecutivo. I soci che per due anni di seguito non pagano la quota associativa, saranno sospesi a Gennaio del terzo anno fino alla successiva Assemblea dei soci, con la quale decadrà l’appartenenza alla Società. V). struttura e funzionamento della societa’ Art. 8. Gli organi della Società sono l’Assemblea dei soci, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti. Assemblea dei Soci: Art. 9. E’ costituita dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote. L’assemblea è convocata dal Comitato Esecutivo. La convocazione scritta sarà notificata almento con 15 giorni di anticipo. Art. 10. Ogni socio può disporre di un voto. Art. 11. L’Assemblea si riunisce di norma ogni due anni. Essa si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo reputi opportuno o quando ne facciano domanda almeno un quarto dei soci ordinari Art. 12. All’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei soci vi saranno sempre i punti seguenti:
- relazione del Comitato Esecutivo sulle attività della Società;
- bilancio della Società;
- parere del revisore dei conti sul bilancio del tesoriere;
- bilancio preventivo per l’ anno successivo;
- organizzazione del Congresso Nazionale;
- elezione dei nuovi membri del Comitato Esecutivo negli anni in cui è prevista ;
- ammissione dei nuovi soci
Art. 13. l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Ove non previsto altrimenti dallo statuto, le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Il voto può essere espresso per posta per l’elezione del Comitato Esecutivo. Art. 14. L’Assemblea delibera le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto. Per le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la partecipazione al voto di almeno la metà dei soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi annuali e il voto favorevole della metà più uno dei votanti; con gli stessi quorum l’assemblea approva il Regolamento interno o le sue modifiche proposte dal comitato Esecutivo.
Comitato Esecutivo
Art. 15. Il Comitato Esecutivo ha il compito di governare la Società curandone gli interessi nel periodo di tempo che trascorre fra un’Assemblea e l’altra. In particolare le sue funzioni sono le seguenti:
- ordinaria e straordinaria amministrazione
- attuazione delle delibere dell’Assemblea
- proposta di ammissione ed esclusione dei soci
- proposta di luogo e data dei congressi nazionali
Art. 16. Il Comitato Esecutivo consiste di 7 membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri, tutti eletti dall’assemblea fra i soci ordinari, nonché del “PAST PRESIDENT”. Il Comitato Esecutivo procede nel suo seno alla elezione delle cariche societarie. Art. 17. Tutti i membri del Comitato Esecutivo restano in carica due (2) anni e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato. Art. 18 Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri. Viene convocato per scritto con almeno otto giorni di preavviso e con l’indicazione dell’ordine del giorno. Le delibere sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Esse vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario e a firma del Presidente o di chi ne fa le veci: il Segretario è incaricato di comunicare il verbale a tutti i membri del Comitato Esecutivo. Art. 19. Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale della Società. Egli è garante dell’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo, presiede l’Assemblea e le riunioni del Comitato Esecutivo, dirige e coordina le attività associative. In caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. Il segretario ha il compito di inviare agli associati le lettere di convocazione per le Assemblee, di redigere i verbali e di trasmetterli a tutti i soci, di redigere i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e di trasmetterli a tutti i membri del Comitato stesso. E’ suo compito inoltre di notificare direttamente ai nuovi membri la loro elezione. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa della Società ed i relativi rendiconti. E’ sua responsabilità firmare gli assegni o mandati di pagamento sui fondi della Società, quando necessario; custodire i fondi della Società; raccogliere le quote e altri crediti a qualsiasi titolo dovuti alla Società. Il tesoriere, in tempi ragionevoli, mostrerà i libri contabili a ogni socio che ne faccia richiesta.
Collegio dei revisori dei conti
Art. 20. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da non più di tre membri eletti dall’Assemblea anche tra non soci. I Revisori dei Conti verificano la contabilità e l’amministrazione della Società e, qualora lo ritengano utile, redigono una relazione specifica sul rendiconto annuale presentato dal Comitato Esecutivo all’Assemblea. I Revisori dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili. VI scioglimento dell’associazione Art. 21 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
VII CONTROVERSIE
Art. 22. L’assemblea dei soci nomina tre Probiviri che restano in carica due (2) anni e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato. Art. 23. Tutte le eventuali controversie fra soci e fra questi e l’associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.